Sez. 2, Sentenza n. 5045 del 06/11/1978 (Rv. 394798 - 01)
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - A MISURA - IDENTIFICAZIONE DEL FONDO VENDUTO E SUA INDIVIDUAZIONE MATERIALE SUL TERRENO - DISCIPLINA EX ARTT 1537 E 1538 COD CIV - INAPPLICABILITA - IDENTIFICAZIONE IN CONTRATTO DELL'IMMOBILE OGGETTO DELLA VENDITA - DATI CATASTALI E TIPO DI FRAZIONAMENTO - ELEMENTO FONDAMENTALE.*
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - A CORPO - A MISURA - IDENTIFICAZIONE DEL FONDO VENDUTO E SUA INDIVIDUAZIONE MATERIALE SUL TERRENO - DISCIPLINA EX ARTT 1537 E 1538 COD CIV - INAPPLICABILITA - IDENTIFICAZIONE IN CONTRATTO DELL'IMMOBILE OGGETTO DELLA VENDITA - DATI CATASTALI E TIPO DI FRAZIONAMENTO - ELEMENTO FONDAMENTALE.*
Le Disposizioni degli artt 1537 e 1538 cod civ sulla disciplina della vendita a corpo e della vendita a misura sono applicabili quando sorga contestazione sul prezzo del fondo in rapporto alla sua superficie e non anche quando, essendo stata alienata una parte certa e determinata del fondo stesso, occorra procedere alla sua identificazione per poi poter individuare materialmente detta parte sul terreno, in quelli che sono i suoi dati di riconoscimento e, cioe, nei suoi confini a norma dell'art 950 cod civ: in tal caso, percio, qualora le parti, nel contratto di compravendita, abbiano identificato la porzione di immobile che ne formava oggetto facendo specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento, il giudice deve tener conto necessariamente di tali elementi, che, per espressa volonta delle parti, perdono l'ordinaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti. (V 91/76, mass n 378715).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)