Sez. 3, Ordinanza n. 30324 del 25/11/2024 (Rv. 672918-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. - Imputabilità dell’impedimento - Valutazione con riferimento allo sforzo di diligenza richiesto alla parte - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
Ai fini della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la valutazione dell'imputabilità dell'impedimento alla parte deve effettuarsi con riferimento allo sforzo di diligenza alla stessa richiesto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva addebitato alla parte il ritardo nel deposito telematico di documenti, effettuato il giorno dopo quello di scadenza, sebbene fosse festivo, in una situazione di obiettiva interruzione dei servizi telematici nei due giorni precedenti).
Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)