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Sez. L, Ordinanza n. 18435 del 05/07/2024 (Rv. 671867-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Rimessione in termini - Art. 184 bis c.p.c. e art. 153, comma 2, c.p.c. - Presupposto comune - Causa non imputabile - Onere della prova - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671867-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

La rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, secondo cui l'errore del difensore nella lettura del menu a tendina del PCT e nella selezione di un tribunale diverso da quello competente, determinante la tardiva costituzione in giudizio, non potev integrare gli estremi dell'errore scusabile idoneo a giustificare la rimessione in termini).

Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)