Sez. L, Sentenza n. 16056 del 17/08/2004 (Rv. 575793 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Infortuni sul lavoro - Termine di complessivi dieci anni in materia di revisione ex art. 137 T.U. Inail (d.P.R. n.1124 del 1965) - Determinazione del periodo di rilevanza delle modificazioni - Proposizione della domanda di revisione oltre il decennio - Ammissibilità - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dall'art. 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non è di prescrizione né di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione, pertanto è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, sempreché la variazione si sia verificata entro il decennio, e purché l'Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)