Sez. L, Sentenza n. 16270 del 03/08/2005 (Rv. 583477 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Infortuni sul lavoro - Termine decennale in materia di revisione ex art. 83, comma ottavo, d.P.R. n.1124 del 1965 - Inerenza all'esistenza del diritto nato dall'infortunio sul lavoro - Miglioramento o riduzione dell'attitudine al lavoro dopo il decennio - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Il termine decennale dalla data di costituzione della rendita per infortunio entro il quale, ai sensi dell'art. 83, comma ottavo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può procedersi alla revisione della rendita per infortunio sul lavoro, attiene alla stessa esistenza del diritto nato dall'infortunio sul lavoro, sicché il miglioramento dell'attitudine al lavoro che conduca la relativa riduzione in uno spazio di giuridica irrilevanza, ed in tale spazio si conservi alla scadenza del decennio, determina l'irreversibile estinzione del diritto. Conseguentemente, ove dopo il decennio l'attitudine al lavoro si riduca raggiungendo nuovamente una misura astrattamente rilevante, emerge una nuova situazione materiale, estranea al preesistente diritto.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)