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Sez. L, Sentenza n. 6995 del 22/05/2001 (Rv. 546897 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Indicazione erronea (in eccesso) dell'Inps all'assicurato del numero dei contributi versati - Dimissioni dell'interessato - Danno conseguente - Responsabilità dell'Istituto - Natura di illecito contrattuale - Fondamento - Conseguente onere probatorio dell'INPS - Portata.
Stato
decisa il 2001-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546897-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una indicazione erronea (in eccesso) del numero dei contributi versati, il danno subito dall'interessato per la conseguente interruzione del versamento dei contributi e per il rigetto della domanda di prepensionamento dallo stesso inoltrata nel convincimento, indotto dall'erronea indicazione dell'Istituto, di aver raggiunto il numero di contributi sufficiente per la maturazione del relativo diritto, è riconducibile non già ad un illecito extracontrattuale, in base al quale incombe sul danneggiato l'onere di provare la colpa o il dolo dell'autore dell'illecito, bensì ad un illecito contrattuale, ricollegabile all'inadempimento del generale obbligo dell'ente previdenziale, ex art. 54 della legge n. 88 del 1989, di informare l'assicurato sulla sua posizione assicurativa e pensionistica, qualora lo stesso ne faccia richiesta. Alla responsabilità derivante da tale inadempimento l'Istituto può sottrarsi solo fornendo la dimostrazione che l'erronea informazione sia dipesa da un fatto ad esso non imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)