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Sez. L, Sentenza n. 784 del 01/02/1984 (Rv. 433015 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - MALATTIA RICOLLEGABILE A PRECEDENTE INFORTUNIO GIÀ INDENNIZZATO E CON POSTUMI CONSOLIDATI - CONSTATAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ SUPERIORE A QUELLA CONSOLIDATA - INSUFFICIENZA - DIRITTO ALL'INDENNIZZO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433015-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ - MALATTIA RICOLLEGABILE A PRECEDENTE INFORTUNIO GIÀ INDENNIZZATO E CON POSTUMI CONSOLIDATI - CONSTATAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ SUPERIORE A QUELLA CONSOLIDATA - INSUFFICIENZA - DIRITTO ALL'INDENNIZZO - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'indennizzo al lavoratore per malattia professionale, qualora la stessa sia ricollegabile a precedente infortunio sul lavoro già indennizzato ed i cui postumi siano consolidati ai sensi dell'art. 83 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 - che consente di tenere conto, con presunzione iuris ed de iure, solo degli aggravamenti verificatisi entro il decennio dall'infortunio - non è sufficiente constatare che l'assicurato abbia una percentuale di Invalidità superiore a quella consolidata, occorrendo invece determinare se l'accertato aggravamento dipenda ancora dallo infortunio ovvero sia determinato da un'autonoma e concorrente malattia professionale, essendo solo in tale ultimo caso configurabile l'indennizzabilità della malattia sulla base della differenza tra l'Invalidità indennizzata in base all'infortunio e quella successivamente riscontrata.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)