Sez. L, Sentenza n. 3212 del 06/03/2002 (Rv. 552857 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Presupposti - Necessità di assistenza in relazione a manifestazioni episodiche di malattia mentale - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ai sensi degli artt. 1 legge n. 18/1980 e 1 della legge n. 508/1988, deve sussistere la necessità di una assistenza continua per il compimento degli atti necessari della vita quotidiana e non esclusivamente finalizzata alla prevenzione o al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente o comunque pericolose di una malattia psichica.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 12/11/1988 num. 508 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)