Sez. L, Sentenza n. 9878 del 20/07/2001 (Rv. 548336 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Soggetti beneficiari - Persone bisognose di continua sorveglianza per una grave infermità psichica - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'indennità di accompagnamento è prevista dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 in favore dei soggetti totalmente inabili che siano anche o nell'impossibilità di deambulare ovvero che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Essa, quindi, non compete ai soggetti che, per una grave infermità psichica, abbisognano di continua sorveglianza.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 12/11/1988 num. 508 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)