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Sez. L, Sentenza n. 4389 del 27/03/2001 (Rv. 545201 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Condizioni - Impossibilità di deambulare o bisogno di assistenza - Nozione - Portata - Con riferimento al deterioramento delle facoltà psichiche.
Stato
decisa il 2001-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545201-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, spetta al soggetto che è nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, alternativamente, che necessiti di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; tale bisogno di assistenza discende non solo dall'incapacità materiale di compiere l'atto ma anche dalla necessità di evitare danni, a sè o agli altri, e può essere presente anche in chi ha un deterioramento delle facoltà psichiche.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST., Legge 12/11/1988 num. 508 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)