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Sez. 3, Sentenza n. 3168 del 04/03/2003 (Rv. 560825 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - NULLITÀ | In Genere - Vizi della vendita - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Azione autonoma di accertamento - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560825-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - NULLITÀ

In tema di esecuzione forzata mobiliare, i vizi della vendita (nella specie, per l'asserita collusione tra creditore procedente ed aggiudicatario) devono essere eccepiti con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, cod. proc. civ.) e, quindi, non possono costituire oggetto di un'azione autonoma di accertamento dell'invalidità della vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 534, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)