Sez. 2, Sentenza n. 7659 del 06/06/2001 (Rv. 547301 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Azione di accertamento della nullità della vendita ex art 1419 cod. civ. - Esperibilità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO
La vendita forzata, attuando un trasferimento coattivo che prescinde dalla volontà del debitore proprietario del bene, non è equiparabile alla vendita volontaria, onde deve ritenersi il carattere eccezionale delle norme codicistiche che, per taluni aspetti, quanto alla disciplina, equiparano i due tipi di vendita; ne consegue che, non essendo applicabile la normativa relativa alla nullità delle clausole contrattuali contrarie a norme imperative ed alla loro sostituzione "ex lege", il debitore proprietario non può esperire un'azione di accertamento volta a far valere tale nullità, ma, essendo la vendita forzata un atto negoziale di natura processuale, deve far valere la nullità formale della detta vendita (ossia la nullità degli atti del relativo procedimento) attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2929
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)