Sez. L, Sentenza n. 1699 del 17/02/1988 (Rv. 457712 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - UTILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL LAVORATORE PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O SUSSIDIARIE DELL'IMPRESA APPALTANTE - INTERMEDIAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - UTILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL LAVORATORE PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O SUSSIDIARIE DELL'IMPRESA APPALTANTE - INTERMEDIAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Il divieto di intermediazione di cui all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 sussiste non soltanto nell'ipotesi in cui la prestazione di lavoro sia strettamente connessa con il processo produttivo oggetto specifico dell'impresa appaltante, ma ogni qual volta questa abbia utilizzato effettivamente le prestazioni del lavoratore, sia pure per attività complementari o sussidiarie, preordinate soltanto mediatamente od indirettamente al raggiungimento della propria finalità. (V 2952/87, mass n 452056; (V 1359/83, mass n 426163).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)