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Sez. L, Sentenza n. 1359 del 23/02/1983 (Rv. 426163 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - INTERPOSIZIONE DI UN DATORE DI LAVORO FITTIZIO - DIVIETO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 1369 DEL 1960 - NOVAZIONE LEGALE SOGGETTIVA E OGGETTIVA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - OPERATIVITÀ SUL RAPPORTO ESISTENTE - CONSEGUENZE - RAPPORTO PENDENTE - CONTINUITÀ NEI CONFRONTI DELL'INTERPONENTE - RAPPORTO CESSATO - CONTINUITÀ MEDIANTE REVIVISCENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426163-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - INTERPOSIZIONE DI UN DATORE DI LAVORO FITTIZIO - DIVIETO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 1369 DEL 1960 - NOVAZIONE LEGALE SOGGETTIVA E OGGETTIVA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - OPERATIVITÀ SUL RAPPORTO ESISTENTE - CONSEGUENZE - RAPPORTO PENDENTE - CONTINUITÀ NEI CONFRONTI DELL'INTERPONENTE - RAPPORTO CESSATO - CONTINUITÀ MEDIANTE REVIVISCENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La legge 23 ottobre 1960 n. 1369, nel vietare tutte le forme negoziali indirette, nelle quali un soggetto fittiziamente figura come datore di lavoro mentre le prestazioni sono effettivamente svolte a favore di altro soggetto, allo scopo di impedire che al lavoratore possa essere attribuito un trattamento normativo salariale e previdenziale più sfavorevole rispetto a quello dovuto dal datore di lavoro reale, prevede la novazione legale del rapporto mediante sostituzione dell'interponente all'interposto ed attribuzione di tale ultimo trattamento. Siffatta sostituzione opera sul rapporto esistente e pertanto, ove questo sia ancora pendente al momento della domanda di accertamento dell'interposizione, se ne verifica la continuità mediante l'attribuzione all'interponente della posizione giuridica e degli obblighi assunti dall'interposto fin dall'inizio delle prestazioni in favore del primo e con il contenuto reale. Ove, invece, il rapporto con l'interposto sia cessato, non se ne può pretendere la continuità mediante la reviviscenza dello stesso nei confronti del datore di lavoro reale, qualora il lavoratore non abbia fatto valere la novazione legale al momento in cui il soggetto interposto ha manifestato il recesso o mediante l'immediato inizio dell'Azione giudiziaria o mediante la prescritta impugnativa nei modi e nei termini previsti dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, se ed in quanto applicabili. L'impossibilità della reviviscenza del rapporto cessato non esclude che la sostituzione legale possa operare ora per allora, purché non siano decorsi i termini prescrizionali, per gli effetti già verificatisi del rapporto stesso, già svolto e terminato. (Conf 3004/79, mass n 399342; (Conf 3938/79, mass n 400400).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)