Sez. L, Sentenza n. 2952 del 26/03/1987 (Rv. 452056 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER RECESSO DELL'INTERPOSTO - PRETESA DELLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO REALE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER RECESSO DELL'INTERPOSTO - PRETESA DELLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO REALE - CONDIZIONI.*
Con riguardo al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, ove il rapporto di lavoro con l'interposto sia cessato per recesso di quest'ultimo, il lavoratore licenziato può pretendere la continuità del rapporto stesso nei confronti del datore di lavoro reale qualora abbia tempestivamente fatto valere la novazione legale conseguente all'interposizione fittizia ex art. 1 cit. Al momento in cui il soggetto interposto abbia manifestato il recesso provvedendo all'immediato inizio della Azione giudiziaria o all'impugnativa stragiudiziale del licenziamento nei modi e nei termini previsti dalla legge n. 604 del 1966. (V 1359/83, mass n 426163).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)