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Sez. L, Sentenza n. 4543 del 06/05/1999 (Rv. 526083 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamenti discriminatori - Art. 3 legge n. 108/1990 sull'applicabilità dell'art. 18 legge n. 300/1970 - Interpretazione estensiva - Ammissibilità - Licenziamenti comunque nulli per illiceità del motivo - Licenziamenti per rappresaglia - Inclusione.
Stato
decisa il 1999-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526083-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

La norma dell'art. 3 della legge n. 108 del 1990, sull'estensione ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori di cui agli artt. 4 della legge n. 604 del 1966 e 15 della legge n. 300/1970 delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 18 della medesima legge n. 300 del 1970, a prescindere dal numero dei dipendenti ed anche a favore dei dirigenti, deve intendersi applicabile in genere ai licenziamenti nulli per illiceità del motivo e, in particolare, a quelli che siano determinati in maniera esclusiva da motivo di ritorsione o rappresaglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)