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Sez. L, Sentenza n. 5482 del 09/11/1985 (Rv. 442697 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - QUOTE DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ CORRISPOSTE AI LAVORATORI SOSPESI E POI LICENZIATI - DIRITTO AL RIMBORSO DEL DATORE DI LAVORO - CONGUAGLIO CON I CONTRIBUTI DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DEI PRINCIPI COMUNI IN TEMA DI INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE - RITARDO NEL RIMBORSO - DIRITTO AGLI INTERESSI LEGALI ED AL MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA.*
Stato
decisa il 1985-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442697-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - QUOTE DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ CORRISPOSTE AI LAVORATORI SOSPESI E POI LICENZIATI - DIRITTO AL RIMBORSO DEL DATORE DI LAVORO - CONGUAGLIO CON I CONTRIBUTI DOVUTI DAL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - APPLICABILITÀ DEI PRINCIPI COMUNI IN TEMA DI INADEMPIMENTO - CONSEGUENZE - RITARDO NEL RIMBORSO - DIRITTO AGLI INTERESSI LEGALI ED AL MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA.*

Il diritto al rimborso, ad opera della cassa integrazione guadagni ed in favore del datore di lavoro, delle quote di indennità di anzianità corrisposte ai lavoratori sospesi perché posti in integrazione salariale e poi licenziati (quote maturate durante tale ultimo periodo di sospensione delle prestazioni lavorative) non trova attuazione - quanto al pagamento - con il meccanismo del conguaglio fra contributi dovuti dal datore di lavoro e prestazioni erogate dalla cassa (come previsto per l'anticipazione della integrazione salariale dall'art. 12 del d.l. lgt. N. 788 del 1945), bensì è disciplinato dai principi di diritto comune in tema di inadempimento con la conseguenza che, se vi è ritardo nel rimborso, il datore di lavoro ha diritto - dalla Costituzione in mora - agli interessi legali nonché - se ne fornisce la prova - al maggior danno da svalutazione monetaria. (V 1999/84, mass n 494069; (V 5594/84, mass n 437275).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Legge 08/08/1972 num. 464 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)