Sez. 2, Sentenza n. 7293 del 26/03/2010 (Rv. 612289 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981, nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 534 del 1990 e 507 del 1995 - Interpretazione - Amministrazione non costituita in giudizio - Convalida - Possibilità - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa al pagamento di sanzioni amministrative, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 534 del 1990 e 507 del 1995 - le quali hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981, rispettivamente nelle parti in cui prevedeva che il giudice, in caso di mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore, alla prima udienza, in assenza di legittimo impedimento, fosse tenuto a convalidare il provvedimento opposto anche quando la sua illegittimità risultasse dalla documentazione allegata al ricorso ed anche quando l'amministrazione irrogante avesse omesso il deposito dei documenti di cui allo stesso art. 23, secondo comma -, la predetta norma va interpretata nel senso che, qualora l'amministrazione non si sia costituita, la convalida resta comunque possibile ove dagli atti prodotti con il ricorso emerga la prova della legittimità della sanzione irrogata.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)