Sez. 2, Sentenza n. 1255 del 19/01/2007 (Rv. 594575 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | - Convalida per mancata presentazione dell'opponente - Relativa ordinanza - Motivazione - Contenuto - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di opposizione alla ordinanza-ingiunzione relativa al pagamento di sanzioni amministrative, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 534 del 1990 e 507 del 1995, le quali hanno dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981, rispettivamente nelle parti in cui prevedeva che il giudice, in caso di mancata comparizione dell'opponente, o del suo procuratore, alla prima udienza, in assenza di legittimo impedimento, fosse tenuto a convalidare il provvedimento opposto, anche quando la sua illegittimità risultasse dalla documentazione allegata al ricorso, ed anche quando l'amministrazione irrogante avesse omesso il deposito dei documenti di cui allo stesso art. 23, secondo comma, la ordinanza di convalida del provvedimento opposto, deve, a pena di nullità, contenere, oltre alla menzione della mancata comparizione, alla prima udienza, dell'opponente o del suo procuratore, priva di giustificazione, la indicazione dell'avvenuto deposito dei documenti prescritti dal citato art. 23, secondo comma, nonchè la motivazione in ordine alla infondatezza della opposizione, alla stregua dell'esame dei predetti documenti, oltre che di quelli eventualmente depositati dall'opponente. L'ordinanza tuttavia è sufficientemente motivata allorché il giudice abbia dato atto di avere valutato la documentazione "hic et inde" prodotta, e di averne tratto il convincimento di non manifesta illegittimità del provvedimento stesso in relazione alle censure mosse dall'opponente, senza necessità di una dettagliata disamina di queste ultime.(Nella specie, la S.C. ha confermato con procedimento camerale il provvedimento impugnato, ritenendo che l'ordinanza di convalida emessa dal giudice "a quo", laddove affermava, prima di disporre la convalida del provvedimento sanzionatorio, che dalla documentazione esaminata non risultava alcuna palese illegittimità del provvedimento impugnato, contenesse esplicitazione necessaria e sufficiente dell'avvenuta valutazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)