Sez. L, Sentenza n. 3517 del 24/05/1986 (Rv. 446459 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ISCRIZIONE NEGLI APPOSITI ELENCHI NOMINATIVI DEI COLTIVATORI DIRETTI - CANCELLAZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLO S.C.A.U..*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ISCRIZIONE NEGLI APPOSITI ELENCHI NOMINATIVI DEI COLTIVATORI DIRETTI - CANCELLAZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLO S.C.A.U..*
L'iscrizione negli appositi elenchi nominativi dei coltivatori diretti, tenuti dal servizio contributi agricoli unificati, rappresenta titolo necessario per la Costituzione, con efficacia vincolante per l'INPS, del rapporto giuridico di previdenza sociale, con la conseguenza che l'eventuale cancellazione con effetto ex nunc dell'assicurato dai suddetti elenchi determina l'inesistenza originaria di tale rapporto ed impone all'INPS l'annullamento della posizione assicurativa, mentre ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di cancellazione ed ogni Azione diretta a far valere il persistente diritto all'iscrizione negli elenchi devono essere promosse dal lavoratore agricolo nei confronti del S.C.a.U. E non già nei confronti dell'INPS. (V 4157/84, mass n 436114; (V 1229/83, mass n 426019).*
Riferimenti normativi: Legge 09/01/1963 num. 9 art. 9, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 10, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 11, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)