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Sez. L, Sentenza n. 1229 del 18/02/1983 (Rv. 426019 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - LAVORATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - INDIVIDUAZIONE - COMPITO DEL SERVIZIO PREDETTO - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI - FUNZIONE - EFFETTI PER L'INPS - CANCELLAZIONE "EX TUNC" DAI DETTI ELENCHI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426019-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - LAVORATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - INDIVIDUAZIONE - COMPITO DEL SERVIZIO PREDETTO - ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI - FUNZIONE - EFFETTI PER L'INPS - CANCELLAZIONE "EX TUNC" DAI DETTI ELENCHI - CONSEGUENZE.*

L'individuazione dei lavoratori agricoli e, in particolare, dei coltivatori diretti, aventi diritto alla tutela previdenziale è devoluta al servizio per i contributi agricoli unificati (ente pubblico distinto dall'i.N.P.S.) e l'iscrizione negli appositi elenchi nominativi formati dal detto ente è titolo necessario per la Costituzione, con efficacia vincolante per l'i.N.P.S., del rapporto giuridico di previdenza sociale, così come la cancellazione ex tunc dagli elenchi stessi determina l'inesistenza originaria del detto rapporto, imponendo all'istituto previdenziale l'annullamento della posizione assicurativa. (Conf 4106/79, mass n 400610, prima parte).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 9, Legge 09/01/1963 num. 9 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)