Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 luglio 1902 il trattamento minimo di pensione spettante ai coltivatori diretti ed ai mezzadri e coloni e' elevato, per tutte le categorie di pensioni liquidate e da liquidare, a lire 10.000 mensili.
2. Non spetta l'elevazione del trattamento minimo a coloro che percepiscono altre pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora, per effetto del comando delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo o superiore al minimo anzidetto.45678910111212a1315
3. Il trattamento minimo di pensione liquidata per invalidita' e vecchiaia e' maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2 della legge 1 aprile 1952, n. 218.
4. Al trattamento minimo si aggiunge con aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondere in occasione delle festivita' natalizie.
5. Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplato dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1.125, e' elevato 72 volte.
Art. 2
1. E' condizione per il diritto o all'assicurazione di invalidita', e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri o coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' delle coltivazioni del fondi o e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
2. Con decorrenza dall'entrata in vigore della precedente legge, il requisito della abitualita' nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1017, e dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attivita'.
3. Per attivita' prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisce per essi la maggior fonte di reddito.
Art. 3
1. Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
2. Sono esclusi altresi' dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia rimezzadrile o colonica, purche' non trattisi di esposto regolarmente affidati.
Art. 4
1. Sono esclusi dall'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, i coltivatori diretti di fondi la cui lavorazione richieda una prestazione effettiva di mano, d'opera, inferiore alle 104 giornate annue.
Art. 5
1. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:
1) al compimento del 650 anno di eta' per gli uomini e del 600 anno di eta' per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno:
2.310 contributi giornalieri per gli uomini;
1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
2) a qualunque eta', quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno:
780 contributi giornalieri per gli uomini;
520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno:
2. 156 contributi giornalieri per gli uomini;
3. 101 contributi giornalieri per le donne e i giovani.
4. Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione rispettivamente per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidita' nonche' per il diritto alla pensione ai superstiti ai sensi del primo comma dell'articolo 13 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, possono essere computati in favore dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni, per ciascun anno, non piu' di 156 contributi giornalieri per gli uomini e non piu' di 104 contributi giornalieri per le donne ed i giovani.
Art. 6
1. I periodi di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni si cumulano con quelli coperti da contribuzione - per una qualsiasi diversa attivita' - nell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' con quelli derivanti da altra attivita' autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti.
2. L'assicurato o i suoi superstiti hanno tuttavia diritto ad ottenere la pensione prevista dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, quando tutti i requisiti di legge risultino maturati nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale:
a) alla data della domanda, per la pensione di invalidita';
b) al compimento dell'eta' prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o comunque prima dell'eta' fissata dall'articolo 17 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso del dante causa per il trattamento di pensione ai superstiti.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N.613.
Art. 7
1. Coloro che abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di eta' previsto per i componenti delle famiglie di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, hanno diritto - al compimento dei normali limiti di eta' stabiliti per gli iscritti alla Gestione speciale - liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi accreditati a loro nome nella Gestione stessa.
2. Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, e' pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed e' integrato sino a 72 volte il suo ammontare.
3. Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidita' dell'assicurazione generale obbligatoria, nel cui confronti ricorrano le condizioni indicate nell'una, o nell'altra delle lettere seguenti:
a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della
pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di eta' se uomini, o il 60° se donne;b) sia accertata la perdita della residua capacita' di guadagno.
4. I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme. Tale, liquidazione avra' luogo decorso un biennio della precedente anche se si tratti di supplemento liquidato nella assicurazione generale obbligatoria.
5. I supplementi di cui sopra assolvono la integrazione concessa ai sensi delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione.
6. I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo sono annientati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N.153.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1966, N.613.
Art. 9
1. L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di invalidita' e vecchia la per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, nonche' l'accertamento e la riscossione dei relativi contributi, sono effettuati, con le modalita' di cui alle disposizioni previste dalla presente legge, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739.
2. Ai fini dell'assicurazione dell'invalidita' e vecchiaia di cui alla presente legge, i contributi di cui al precedente comma, sono dovuti per le persone soggette all'obbligo assicurativo in misura fissa pari a 156 giornate per gli uomini ed a 104 per le donne e i giovani.
3. Ai fini dell'assicurazione contro le malattie, il contributo di cui alla lettera b) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e' dovuto sul complesso delle giornate accertate agli effetti dell'assicurazione invalidita' e vecchiaia. In ogni caso le giornate tassabili per ciascun nucleo familiare di coltivatore, diretto non possono essere applicate in misura inferiore a 50 e superiore a 150 per ciascun componente assistibile.
Art. 10
1. Entro il 31 gennaio 1963 i titolari di imprese dirette coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1126, e 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la dichiarazione dei dati seguenti, relativi al l'anno 1962:
1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;
2) la composizione della famiglia con l'indicazione dei componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;
3) la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta condizione, con l'indicazione della ditta, intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, nonche' del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie.
2. La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa.
3. Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti a mezzadria o colonia parziaria. Tale dichiarazione deve essere firmata dal concedente e controfirmata dal concessionario.
4. Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963, devono essere presentate, sempre entro la data del 31 gennaio, solo quando intervengono variazioni nei dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.
5. I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura degli Uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.
6. Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente, nei casi di accertamento d'ufficio o di rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, i dati accertati sono notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale ai titolari dell'impresa diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria e colonia, nonche' ai capi delle famiglie coloniche e mezzadrili.
7. Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla Commissione prevista dal successivo articolo 12.
8. La Commissione puo' disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.
9. Avverso la decisione della Commissione e' dato, ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza soci ale, il quale decide sentita, la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo, luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
10. Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e alla presente legge, i concedenti fondi a mezzadria, e colonia, nonche' gli Istituti assicuratori interessati.
11. La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno e' effettuata nel corso dell'anno stesso sulla frase delle giornale di lavoro accertate nell'anno precedente, salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate accertate nell'anno di competenza.
Art. 11
1. A cura degli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonche' degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136.3a
2. Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle, medesime.
3. Per gli iscritti l'elenco dovra' indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia gia' stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.
4. Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola, dal 15 aprile al 30 aprile.
5. Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, e' data facolta' a chiunque mie abbia interesse di ricorrere alla Commissione di cui ai successivo articolo 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della Commissione e' dato, ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.
6. A partire dal 1 gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assi curati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidita'; e la vecchiaia, per l'anno a cui si riferiscono.
7. Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'articolo 4, comma, quarto, del decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212.
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 7 DICEMBRE 2001, N.476
Art. 13
1. Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui al precedente articolo 9 si applicano, in quanto non siano in contrasto con le norme della, presente legge, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e degli articoli 1, 3, secondo comma, lettera b), 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.
Art. 14
1. I contributi di cui all'articolo 9 della presente legge sono riscossi dagli esattori delle imposte dirette con la procedura privilegiata prevista per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate scadenti nei mesi di agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Art. 15
1. I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa.2a
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N.903
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N.903
Art. 18
1. La misura del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 9 della presente legge, nonche' le misure dei contributi posti a carico delle imprese condotte da coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi dell'articolo 22, lettere b) e c), della legge 22 novembre 1954, n. 1136 possono essere determinate, per periodi non inferiori all'anno, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il Tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in relazione al fabbisogno delle rispettive gestioni, calcolato in base alle risultanze finanziarie degli esercizi precedenti, nonche' alla entita' del concorso dello Stato.
2. Le modificazioni in aumento non possono, in ogni caso, superare un incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore.
Art. 19
1. La spesa relativa alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione dei contributi e all'accertamento dei soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi della presente legge e delle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 novembre 1954, n. 1136, e' posta a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
2. L'ammontare relativo e' annualmente determinato con decreto del Ministro per il lavoro e le previdenza sociale, in misura che, in ogni caso, non deve superare il due per cento dell'importo delle prestazioni erogate da delle gestioni.
Art. 20
1. Sono chiamate a far parte del Comitato di vigilanza costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047:
1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
2) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
3) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.