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Sez. 3, Sentenza n. 1921 del 16/05/1975 (Rv. 375611 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PLURALITA DI CRITERI ATTRIBUTIVI - CONTESTAZIONE DI TUTTI - ONERE DELLA PARTE - MANCANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*
Stato
decisa il 1975-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375611-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PLURALITA DI CRITERI ATTRIBUTIVI - CONTESTAZIONE DI TUTTI - ONERE DELLA PARTE - MANCANZA - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.*

Quando esistono piu criteri concorrenti per attribuire la Competenza territoriale al giudice adito, il convenuto ha l'Onere di contestarli tutti, fin dal suo primo atto difensivo, se vuole evitare che la Competenza stessa, eventualmente insussistente secondo il criterio contestato, venga radicata secondo un altro criterio per il fatto che su di esso non e stata mossa alcuna contestazione. Restando, in caso contrario, radicata la Competenza territoriale del giudice adito sotto il profilo non contestato, i motivi esposti in limine litis vincolano il giudice e la parte, nel senso che questa non puo variare gli originali motivi e aggiungere altri, mentre il giudice non puo accogliere l'eccezione per motivi diversi. (Conf 2485/74, mass n 370914; 2025/74, mass n 370299).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)