diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 13483 del 29/05/2018 (Rv. 648741 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Illegittima cancellazione dalle liste - Conseguenze - Risarcimento del danno - Perdita di “chance” - Configurabilità - Onere della prova - Liquidazione.
Stato
decisa il 2018-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648741-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In materia di collocamento obbligatorio, all'illegittima cancellazione dell'invalido dalle liste consegue un danno patrimoniale da "perdita di chance", perché il comportamento illegittimo della P.A. incide sulla possibilità di ottenere un nuovo avviamento al lavoro; il danno in questione, che non coincide con le retribuzioni perse, va commisurato alla probabilità di ottenere il risultato utile sperato, con onere della prova - anche tramite presunzioni - a carico dell'interessato e liquidazione da compiersi in via equitativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)