Sez. L - , Sentenza n. 14108 del 01/06/2018 (Rv. 649239 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termine di decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966 - Richiesta di conciliazione ex art. 410 c.p.c. - Esito negativo del tentativo di conciliazione - Deposito del ricorso nei sessanta giorni successivi - Esclusione - Termine di centottanta giorni - Applicabilità - Sospensione ex art. 410, comma 2, c.p.c. - Computo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In tema di licenziamenti individuali, a norma dell'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dalla l. n. 183 del 2010 e successivamente dalla l. n. 92 del 2012, solo qualora la conciliazione richiesta sia rifiutata o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento il ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni successivi; ove, invece, il tentativo di conciliazione sia stato regolarmente espletato, sia pure con esito negativo, si applica il termine di centottanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale, decorrente dalla data dell'impugnazione stragiudiziale, ma il termine rimane sospeso per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)