Sez. L - , Sentenza n. 20666 del 08/08/2018 (Rv. 650124 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Termine di decadenza ex art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966 - Decorrenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA
Il termine di decadenza di cui all'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010 e modificato dall'art. 1, comma 38, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla data di trasmissione dell'atto scritto d'impugnazione del licenziamento, di cui al comma 1 del citato art. 6, e non dal perfezionamento dell'impugnazione stessa per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 38 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)