Sez. 3, Sentenza n. 5105 del 09/03/2006 (Rv. 588697 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Atti di disposizione a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito - "Scientia fraudis" del terzo - Nozione - Coscienza e previsione del pregiudizio arrecato alla garanzia dei creditori - Necessità - Mera prevedibilità del danno - Insufficienza - Fattispecie in tema di revocatoria di atto di compravendita.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
In tema di azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un atto di compravendita posto in essere dal debitore in epoca successiva al sorgere del credito, è correttamente motivata la sentenza di merito che abbia individuato la prova della "scientia fraudis" nel comportamento degli acquirenti, i quali, pur consapevoli che sull'immobile acquistato gravavano iscrizioni ipotecarie di rilevante importo, si siano accontentati della mera assicurazione del venditore che i debiti erano estinti e che avrebbe provveduto a cancellare le ipoteche entro un termine di gran lunga successivo alla stipulazione, senza neppure fare riferimento ad un'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile. Infatti, nonostante l'apparente diversità delle locuzioni usate nei nn. 1 e 2 dell'art. 2901 cod. civ., la posizione del terzo acquirente, per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione, è sostanzialmente analoga a quella del debitore, nel senso che l'accoglimento della domanda è subordinato alla prova, che può essere offerta anche a mezzo di presunzioni, della coscienza di ledere la garanzia dei creditori, oltre che della previsione del danno arrecato a questi ultimi dall'atto, richiedendosi a tal fine una conoscenza effettiva di tale pregiudizio, e non essendo invece sufficiente una mera prevedibilità dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)