Sez. 3, Sentenza n. 20813 del 27/10/2004 (Rv. 578575 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Atto successivo al sorgere del credito - Necessità della volontà di nuocere al soddisfacimento del credito - Esclusione - "Scientia fraudis" - Sussistenza - Sufficienza - Prova - Per presunzioni - Idoneità.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito non è richiesta, per integrare l'elemento soggettivo l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, come invece nel caso in cui l'atto di disposizione a titolo oneroso sia precedente all'insorgere del credito, ma è sufficiente che le parti abbiano consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento; la prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)