Sez. 5, Sentenza n. 6336 del 25/11/1998 Cc. (dep. 14/12/1998) Rv. 212110 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE NEL TERMINE | Pronuncia del giudice della esecuzione - Omissione - Nullità - Limiti.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RESTITUZIONE NEL TERMINE
Qualora il giudice dell'esecuzione, nel respingere un incidente di esecuzione volto a far riconoscere la non irrevocabilità della sentenza di condanna, ometta di pronunciarsi sulla contestuale richiesta di restituzione in termini per proporre impugnazione, tale mancata pronuncia non costituisce motivo di nullità, ove la richiesta stessa sia da considerare inammissibile per inosservanza del termine di presentazione previsto dall'art. 175, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)