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Sez. 5, Sentenza n. 5015 del 02/12/1994 Cc. (dep. 10/01/1995) Rv. 200006 - 01

Termini processuali - Restituzione nel termine - In genere | Richiesta di restituzione in termini per l'impugnazione rivolta alla Corte d'Appello quale giudice dell'esecuzione - Ipotesi di inammissibilità della richiesta - Dichiarazione di inammissibilità - Competenza - Appartiene alla Corte d'Appello giudice dell'esecuzione - Omessa pronuncia ed erronea trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione - Possibilità per quest'ultima di dichiarare la inammissibilità - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze in ordine agli effetti di cui all'art. 616 c.p.p..
Stato
decisa il 1994-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200006-01

Termini processuali - Restituzione nel termine - In genere

La dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di restituzione in termini, di competenza della Corte d'Appello in veste di giudice della esecuzione che, omettendo di pronunciarsi al riguardo, abbia erroneamente trasmesso l'istanza stessa alla Corte di Cassazione, ben può essere da quest'ultima pronunciata, in analogia a quanto disposto dall'art. 591 comma quarto c.p.p.: ed invero in tale norma è contenuto il principio generale secondo cui l'inammissibilità, quando non è stata rilevata dal giudice competente, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento. (La Suprema Corte ha altresì precisato che, in tal caso, alla dichiarazione di inammissibilità non conseguono gli effetti di cui all'art. 616 c.p.p.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)