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Sez. 1, Sentenza n. 2299 del 07/10/1967 (Rv. 329511 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - PROVA TESTIMONIALE A CHIARIMENTO - E CONSENTITA.*
Stato
decisa il 1967-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329511-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - PROVA TESTIMONIALE A CHIARIMENTO - E CONSENTITA.*

Anche quando un contratto deve essere provato per iscritto, e sempre ammessa la prova testimoniale allorche essa - secondo l, incensurabile apprezzamento del giudice di merito - sia volta a chiarire la volonta dei contraenti, l, ambito oggettivo del rapporto e la portata delle varie pattuizioni. -nella specie trattavasi di contratto di Assicurazione e la prova era diretta a chiarire se l, Obbligo dell, assicuratore si estendesse anche ai danni riportati dall, autoveicolo dell, assicurato-. Conforme alla sentenza n. 1106-66, massima n. 322210.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)