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Sez. 2, Sentenza n. 2505 del 21/07/1972 (Rv. 359991 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITA) - ATTO DI DIVISIONE IMMOBILIARE - PROVA PER CHIARIRNE L'AMBIGUITA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359991-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - CONTRATTI (AMMISSIBILITA O NON AMMISSIBILITA DELLA PROVA TESTIMONIALE DEI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM (A PENA DI NULLITA) - ATTO DI DIVISIONE IMMOBILIARE - PROVA PER CHIARIRNE L'AMBIGUITA - AMMISSIBILITA.*

La prova per testimoni, diretta soltanto a chiarire l'ambiguita del testo di un atto di divisione di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, rivestito di Forma scritta nel rispetto dell'Onere imposto dall'art 1350 n 11 cod civ, e non a determinare l'oggetto o il contenuto del contratto stesso e pienamente ammissibile. (Conf 2299'67, mass n 329511; 1106'66, mass n 322210).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)