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Sez. 3, Sentenza n. 1106 del 30/04/1966 (Rv. 322210 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - PROVA TESTIMONIALE A CHIARIMENTO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322210-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM - PROVA TESTIMONIALE A CHIARIMENTO - AMMISSIBILITA.*

Anche quando un contratto deve essere provato per iscritto, e sempre ammessa la prova testimoniale allorche essa - secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito - sia volta a chiarire la volonta dei contraenti, l'ambito oggettivo del rapporto e la portata delle varie pattuizioni. (nella specie trattavasi di contratto di Assicurazione e la prova era diretta a chiarire se l'Obbligo dell'assicuratore si estendesse anche ai danni riportati dall'autoveicolo dell'assicurato). (Cfr 1197/65; 358/63; 236/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)