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Sez. 1, Sentenza n. 1103 del 11/04/1972 (Rv. 357517 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - DEPOSITO DI UN ATTO IN CANCELLERIA - DATA - OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SULL'ATTO DA PARTE DEL CANCELLIERE - OMISSIONE - TARDIVITA DEL DEPOSITO - PRESUNZIONE - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE ELETTORALI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1972-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357517-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - DEPOSITO DI UN ATTO IN CANCELLERIA - DATA - OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SULL'ATTO DA PARTE DEL CANCELLIERE - OMISSIONE - TARDIVITA DEL DEPOSITO - PRESUNZIONE - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE ELETTORALI - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*

Allorquando la data del deposito di un atto in cancelleria deve risultare da annotazione del cancelliere sull'atto medesimo, la eventuale omissione di tale annotazione non puo tradursi in prova della inosservanza del termine stabilito per detto deposito, perche questa omissione e una irregolarita imputabile unicamente al cancelliere, dalla quale non si puo dedurre la tardivita del deposito stesso, non potendosi escludere che, nonostante l'anzidetta omissione, la parte abbia provveduto a depositare l'atto nel termine stabilito. (applicazione in tema di deposito del ricorso avverso le deliberazioni adottate dai consigli comunali in materia di ineleggibilita).*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)