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Sez. 1, Sentenza n. 5872 del 11/03/2011 (Rv. 616591 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Atto interruttivo - Natura - Eccezione in senso stretto - Assimilabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616591-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

L'interruzione della prescrizione, opposta all'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte, è assimilabile alle eccezioni in senso stretto e, se pure non esige formule sacramentali e può essere formulata anche prima dell'eccezione di prescrizione, va proposta nel rispetto dei termini processuali prescritti e, pertanto, il superamento del termine di cui all'art. 183, quarto comma, cod. proc. civ. la rende tardiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)