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Sez. L, Sentenza n. 18250 del 12/08/2009 (Rv. 609561 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Eccezione di interruzione della prescrizione - Eccezione in senso lato - Configurabilità - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Tempestiva allegazione delle parti - Necessità - Conseguenze sul processo del lavoro.
Stato
decisa il 2009-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609561-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE

L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo. Ne consegue che, a fronte di una eccezione di prescrizione, colui nei cui confronti viene sollevata non ha l'onere di proporre una controeccezione di interruzione della prescrizione, ma di allegare e provare la sussistenza dell'atto interruttivo, qualora detta prova non risulti già acquisita, nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione dell'eccezione di prescrizione. Tale momento coincide, con riferimento al processo del lavoro, con la prima udienza, dovendo il convenuto formulare l'eccezione di prescrizione, che costituisce eccezione in senso stretto, costituendosi ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ., mediante il deposito, almeno dieci giorni prima dell'udienza, di memoria difensiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)