Sez. L, Sentenza n. 11588 del 28/07/2003 (Rv. 565451 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE | Relativa controeccezione alla eccezione di prescrizione - Natura - Assimilabilità alle eccezioni in senso stretto - Conseguenze - Deduzione in modo chiaro - Necessità - Mera produzione di documenti idonei a dimostrare l'avvenuta interruzione - Irrilevanza.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE
L'interruzione della prescrizione, che configura una controeccezione all'eccezione avversaria ed è assimilabile alle eccezioni in senso stretto, al cui regime processuale soggiace, deve essere proposta dalla parte in modo chiaro e univocamente diretto a manifestare l'intento di contrastare l'eccezione di prescrizione proposta dall'altra parte, sicché, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, non è possibile attribuire effetti ostativi della operatività della prescrizione alla mera produzione di documenti, pur se idonei a fornire la prova dell'avvenuta interruzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)