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Sez. 1, Sentenza n. 2126 del 19/12/2007 Ud. (dep. 15/01/2008) Rv. 238639 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Contravvenzioni - Legge sopravvenuta n. 251 del 2005 - "Favor rei" - Possibilità di applicazione mista di essa e della disciplina precedente - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238639-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione dei reati contravvenzionali non è consentita la simultanea applicazione di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al cod. pen. in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi di usura e di prescrizione) e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma secondo, della legge citata. (Nella specie, il ricorrente pretendeva di applicare la disciplina previgente, quanto all'applicazione del termine di prescrizione ordinario e quella sopravvenuta quanto al computo dei periodi di sospensione del suo corso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)