diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 48042 del 01/10/2009 Ud. (dep. 16/12/2009) Rv. 245529 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | L. n. 251 del 2005 - Simultanea applicazione disciplina anteriore e nuova disciplina - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245529-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione dei reati è consentita la simultanea applicazione della disciplina del termine di prescrizione anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, se più favorevole all'imputato, e della disciplina relativa alla durata massima della sospensione del medesimo termine dettata dall'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen., come modificato dalla legge indicata, qualora all'entrata in vigore di quest'ultima il procedimento non risulti pendente in grado di appello non essendo stata pronunciata la sentenza di condanna di primo grado. (In motivazione la S.C. ha affermato che dal secondo e dal terzo comma dell'art. 10 L. n. 251 del 2005 deve trarsi l'implicazione che il criterio ispiratore della disciplina dell'istituto è quello del "favor rei", come è reso evidente dall'espresso richiamo all'art. 2 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)