Sez. 6, Sentenza n. 21744 del 24/04/2008 Cc. (dep. 29/05/2008) Rv. 240575 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Modifiche introdotte dalla L. n. 251 del 2005 - Norme transitorie - Principio del "favor rei" - Disciplina applicabile - Possibilità di applicazione mista - Esclusione - Criteri - Indicazione - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione, non è consentita la simultanea applicazione delle disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, dovendosi individuare la disciplina più favorevole previa comparazione dei due sistemi in astratto e non con riferimento al caso concreto, definendo il regime applicabile in ogni sua disposizione, secondo la prima parte dell'art. 10, comma terzo, della legge sopra citata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di non luogo a procedere pronunziata a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, che aveva dichiarato la prescrizione in relazione a delitti di associazione per delinquere e truffa in danno di compagnie di assicurazione, commessi in un arco temporale ricompreso tra il 1995 ed il 1999).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)