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Sez. 1, Sentenza n. 3391 del 07/06/1985 (Rv. 441059 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI - NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - NULLITÀ DELLA CITAZIONE IN CONTROVERSIA CON PLURALITÀ DI LITISCONSORTI NECESSARI - MANCATA COSTITUZIONE DI UNO DI ESSI - RICORRENZA DELLA IPOTESI PRECISATA DALL'ART. 354, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV..*
Stato
decisa il 1985-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441059-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI - NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - NULLITÀ DELLA CITAZIONE IN CONTROVERSIA CON PLURALITÀ DI LITISCONSORTI NECESSARI - MANCATA COSTITUZIONE DI UNO DI ESSI - RICORRENZA DELLA IPOTESI PRECISATA DALL'ART. 354, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV..*

Dal carattere tassativo delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado da parte del giudice d'appello, secondo la previsione degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., consegue che la rimessione medesima è consentita nel caso di nullità della notificazione della citazione introduttiva, espressamente contemplato dal primo comma del citato art. 354 cod. proc. civ., non anche in quello diverso di nullità dello stesso atto di citazione (nella specie, per assegnazione di un termine di comparizione insufficiente). Peraltro, qualora la nullità della citazione si verifichi, in controversia con pluralità di convenuti in qualità di litisconsorti necessari, nei confronti di uno soltanto di essi, senza che lo stesso si costituisca, sussiste un vizio di integrità del contraddittorio in primo grado, e la suddetta rimessione va disposta per la ricorrenza della corrispondente ipotesi contemplata dal predetto art. 354 primo comma cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)