Sez. 1, Sentenza n. 4857 del 04/05/1995 (Rv. 492087 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Tassatività delle ipotesi - Atto di citazione - Nullità - Rimessione della causa in primo grado - Esclusione - Nullità della citazione di uno dei litisconsorti necessari - Rimessione della causa al primo giudice - Legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Dal carattere tassativo delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado da parte del giudice d'appello, previste dagli artt. 353, primo comma, e 354, primo e secondo comma, cod. proc. civ., consegue che la rimessione medesima è consentita nel caso di nullità della notificazione della citazione introduttiva, ma non anche in quello, diverso, di nullità dell'atto di citazione (nella specie, per assegnazione di un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge), a meno che siffatta nullità non si verifichi in una controversia con pluralità di convenuti, che siano litisconsorti necessari, nei confronti di uno soltanto di essi, nel qual caso, essendosi determinato un vizio relativo alla integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado (art. 354 primo comma) risulta legittima la rimessione della causa al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)