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Sez. U, Sentenza n. 1282 del 06/05/1971 (Rv. 351466 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTA - DOLO O COLPA GRAVE - NECESSITA - APPLICAZIONE A RAPPORTI EXTRACONTRATTUALI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351466-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - SOLUZIONE DI PROBLEMI TECNICI DI SPECIALE DIFFICOLTA - DOLO O COLPA GRAVE - NECESSITA - APPLICAZIONE A RAPPORTI EXTRACONTRATTUALI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

L'art 2236 cod civ, a norma del quale, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo e colpa grave, quantunque collocato nell'ambito della regolamentazione del contratto d'opera professionale, e applicabile, oltre che nel campo contrattuale anche in quello extracontrattuale, in quanto prevede un limite di responsabilita per la prestazione dell'attivita professionale in genere, sia che essa si svolga nell'ambito di un contratto, sia che venga riguardata al di fuori di un rapporto contrattuale vero e proprio e percio solo come possibile fonte di responsabilita contrattuale. (nella specie, la suddetta disposizione e stata ritenuta applicabile ad una controversia per risarcimento di danni extracontrattuali causati dall'applicazione ad un paziente di una cura errata da parte di un medico dipendente da una clinica universitaria).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)