Sez. 3, Sentenza n. 11743 del 20/11/1998 (Rv. 520892 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Dipendente ospedaliero - Responsabilità extracontrattuale - Prestazione implicante problemi tecnici di speciale difficoltà - Art. 2236 cod. civ. - Applicabilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
Anche in presenza di responsabilità extracontrattuale del medico (nel caso, dipendente ospedaliero) si applica la limitazione di responsabilità al dolo e alla colpa grave di cui all'art. 2236 cod. civ. se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)