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Sez. 3, Sentenza n. 11743 del 20/11/1998 (Rv. 520892 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Dipendente ospedaliero - Responsabilità extracontrattuale - Prestazione implicante problemi tecnici di speciale difficoltà - Art. 2236 cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520892-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

Anche in presenza di responsabilità extracontrattuale del medico (nel caso, dipendente ospedaliero) si applica la limitazione di responsabilità al dolo e alla colpa grave di cui all'art. 2236 cod. civ. se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)