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Sez. 2, Sentenza n. 8489 del 22/06/2000 (Rv. 537911 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE | Rapporto negoziale di pascipascolo - Fondo - Uso da parte del concessionario - Strumentalità - Detenzione del bene tutelabile con l'azione di spoglio - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537911-01

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE

In tema di tutela possessoria, nel rapporto negoziale di "pascipascolo", a differenza che nell'affitto pascolativo, l'uso del fondo viene in considerazione non come oggetto del diritto personale di godimento bensì solo come mezzo necessario alla diretta apprensione - verso un certo prezzo determinabile in relazione ai capi di bestiame temporaneamente introdotti nell'immobile- delle erbe ivi prodotte; così che il fondo è ritenuto dagli stipulanti un bene distinto dalla "res vendita" ed esterno al negozio e non può, pertanto, costituire la "res" di una detenzione tutelabile con l'azione di spoglio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)