Sez. 2, Sentenza n. 8489 del 22/06/2000 (Rv. 537911 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE | Rapporto negoziale di pascipascolo - Fondo - Uso da parte del concessionario - Strumentalità - Detenzione del bene tutelabile con l'azione di spoglio - Configurabilità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE
In tema di tutela possessoria, nel rapporto negoziale di "pascipascolo", a differenza che nell'affitto pascolativo, l'uso del fondo viene in considerazione non come oggetto del diritto personale di godimento bensì solo come mezzo necessario alla diretta apprensione - verso un certo prezzo determinabile in relazione ai capi di bestiame temporaneamente introdotti nell'immobile- delle erbe ivi prodotte; così che il fondo è ritenuto dagli stipulanti un bene distinto dalla "res vendita" ed esterno al negozio e non può, pertanto, costituire la "res" di una detenzione tutelabile con l'azione di spoglio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)