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Sez. 2, Sentenza n. 5563 del 14/10/1988 (Rv. 460125 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - IN GENERE - CONTRATTO DI PASCIPASCOLO - LEGITTIMAZIONE DEL CONCESSIONARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460125-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - IN GENERE - CONTRATTO DI PASCIPASCOLO - LEGITTIMAZIONE DEL CONCESSIONARIO - ESCLUSIONE.*

Nel contratto di vendita di erbe (pascipascolo) che ha ad oggetto il trasferimento del prodotto per un canone determinato con riferimento alla quantità di erbe utilizzabili o al numero di capi di bestiame introducibile, la posizione del concessionario rispetto al fondo è priva di un vero e proprio rapporto di fatto con la cosa, dal momento che, a differenza del contratto di affitto di fondo pascolativo, che, avendo ad oggetto il godimento del fondo, determina un interesse proprio ed indipendente alla detenzione di tutto il bene, nel pascipascolo l'uso del fondo è di carattere puramente strumentale, perché costituisce soltanto il tramite necessario per l'apprensione delle erbe. Ne consegue che mancando una sua detenzione qualificata del fondo non può esserne riconosciuta al detto concessionario la tutela possessoria dello art. 1168 cod. civ.. (V 4739/84, mass n 436641; (V 5794/84, mass n 437472).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)