Sez. 2, Sentenza n. 25240 del 29/11/2006 (Rv. 593759 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE | Compravendita delle erbe - Oggetto - Affitto di fondo rustico - Distinzione - Detenzione del fondo finalizzata all'acquisto delle erbe - Legittimazione all'azione di reintegrazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - IN GENERE
In tema di reintegrazione del possesso, non è legittimato all'azione di spoglio colui il quale abbia l'uso del fondo in virtù di un contratto che - per la durata infrannuale e per il contenuto limitato all'acquisto delle erbe-deve qualificarsi come compravendita delle erbe e non come affitto agrario; infatti, soltanto quest'ultimo, avendo ad oggetto la duratura concessione in godimento del fondo a fini produttivi, conferisce all'affittuario la detenzione qualificata legittimante all'azione di cui all'art. 1168 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 52, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)