Sez. 6, Sentenza n. 10411 del 05/04/1987 Ud. (dep. 07/10/1987) Rv. 176783 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - FONDAMENTO - CONTEGNO RETICENTE O MENZOGNERO DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - FONDAMENTO - CONTEGNO RETICENTE O MENZOGNERO DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*
Il diritto al silenzio, alla menzogna che non sconfini nella calunnia e alla reticenza sul proprio operato sono riconosciuti all'imputato dalla Costituzione e dall'ordinamento processuale, per cui dal loro Esercizio non si può far derivare alcuna conseguenza negativa come il diniego delle attenuanti generiche. Tuttavia il giudice, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, può valutare negativamente ai fini delle menzionate attenuanti anche il contegno reticente o menzognero del giudicabile, pur sotto il profilo delle modalità che quel contegno accompagnano e caratterizzano, in quanto la condotta successiva al reato e, quindi, il comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo è uno degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.. ne consegue che è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato sulla spiccata capacità a delinquere desunta dal comportamento processuale degli imputati. (V mass n 169358).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)