Sez. 2, Sentenza n. 10891 del 21/03/1990 Ud. (dep. 27/07/1990) Rv. 185019 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - SILENZIO, MENZOGNA O RETICENZA - VALUTAZIONE - POSSIBILITÀ - MODALITÀ.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - SILENZIO, MENZOGNA O RETICENZA - VALUTAZIONE - POSSIBILITÀ - MODALITÀ.*
L'ordinamento penale nel riconoscere all'imputato il diritto al silenzio ed alla menzogna che non sconfini nella calunnia nonché alla reticenza sul proprio operato, dà al giudice la facoltà di valutare il comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo. Ne consegue che è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche o della declaratoria di prevalenza delle medesime motivato sulla negativa personalità dell'imputato stesso o sulla capacità a delinquere desunta dal descritto comportamento processuale. (Conf mass n 160690; (Conf mass n 162911; (Conf mass n 169358; (Conf mass n 171219; (Conf mass n 176783; (Conf mass n 177201; (contra mass n 162557; (contra mass n 171597; (contra mass n 176127; (contra mass n 179039).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)