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Sez. 6, Sentenza n. 17240 del 16/10/1989 Ud. (dep. 07/12/1989) Rv. 182794 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CONDOTTA DELL'IMPUTATO SUCCESSIVA ALLA COMMISSIONE DEL REATO - VALUTABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182794-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE O DINIEGO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE - CONDOTTA DELL'IMPUTATO SUCCESSIVA ALLA COMMISSIONE DEL REATO - VALUTABILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 133, comma secondo, nn. 1) e 3) cod. pen. il giudice, in relazione alla concessione o al diniego delle circostanze attenuanti generiche come - in caso affermativo - alla misura della riduzione di pena, deve tenere conto anche della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, in quanto rivelatrice della personalità e quindi della maggiore o minore capacità a delinquere, soprattutto di natura psicologica, e ciò sia quando dalla condotta sia possibile desumere sintomi apprezzabili del suo eventuale ravvedimento, sia quando egli dimostri cinica indifferenza ovvero ostenti compiacimento (nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha altresì chiarito che se è vero che nel vigente ordinamento l'imputato non è tenuto a rispondere e può anche mentire o rendere una parziale confessione, tuttavia tale atteggiamento può ben produrre un effetto negativo - nella specie: limitata riduzione di pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti da parte del giudice d'appello). (V mass n 176783, ed ivi citata; (V mass n 119565).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)